Accolta in Tribunale la tesi di Federconsumatori Enna sui Buoni Fruttiferi Postali serie Q

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L’ultima vittoria giuridica di Federconsumatori Enna, riguarda i buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie Q. L’associazione dei consumatori ha tutelato alcuni risparmiatori di Enna, con ottimi risultati.

Il problema dei buoni fruttiferi postali, è sorto quando i titolari dei buoni hanno dovuto affrontare una spiacevole sorpresa alla riscossione dei propri BFP. I buoni in questione appartenevano alla serie P, terminata nel 1984 ed accorpata alla serie Q.

Il giudice del Tribunale di Enna, letti gli atti del Ricorso, nella spiegata qualità, ordinava: “A POSTE ITALIANE S.p.A., p.iva: 01114601006, di pagare all’associato risparmiatore, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 21.164,57, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all’effettivo pagamento e oltre le spese di questo procedimento….” Accogliendo le tesi attoree, ossia che i tassi di interessi e il rendimento del buono devono essere calcolate rispettando quanto riportato a tergo dello stesso BFP, senza apportare alcuna modifica e/o variazione:  “8% fino al quinto anno,  9% dal sesto anno al decimo anno,  10.50 % dal undicesimo anno sino al quindicesimo anno, 12%  dal sedicesimo anno al ventesimo anno che, sempre per iscritto, veniva pattuita la corresponsione di ulteriori “lire 262,550  per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”; che era previsto che “dal 1 gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione, il buono non riscosso cessa di essere fruttifero, e l’avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni”.

Viste le recentissime pronunzie di molti Tribunali, che hanno condiviso appieno la tesi da noi sostenuta, suffragata dal buon lavoro di Federconsumatori, consigliamo ai titolari di buoni postali fruttiferi, sia già riscossi che non ancora riscossi a contattare le sedi territoriali di Federconsumatori.

La mancanza del consenso del risparmiatore in merito alla fittizia conversione del BFP in forza dell’art. 173 del D.P.R 29/03/1973, è altresì motivo di violazione ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c.

In virtù del principio dell’affidamento del risparmiatore all’atto dell’acquisto dei buoni fruttiferi, presuppone che l’errore di Poste nel non comunicare i nuovi tassi di interesse da applicare, non possa e non debba ripercuotersi sulla buona fede del consumatore che ha diritto a riscuotere la somma risultante dall’applicazione dei tassi per come riportati sui buoni fruttiferi.

Presidente Federconsumatori Enna

Enza Maria Bartoli


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