Da Nicosia l’avvocato Salvatore Timpanaro replica all’articolo di Bruno Tinti sulla controriforma della geografia giudiziaria

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Da Nicosia l’avvocato Salvatore Timpanaro del “Comitato “riapriamo il Tribunale di Nicosia” replica all’articolo di Italia Oggi del 20 giugno 2018 a firma Bruno Tinti dal titolo Contenti tutti salvo la giustizia, con i tribunalini” (LINK)

Un articolo che ha destato molto stupore ed indignazione soprattutto in coloro che da anni si battono per rivedere la riforma sulla geografia giudiziaria che nel 2012 ha cancellato 31 Tribunali ed oltre 200 sezioni staccate in pratica il 47 % dei presidi di giustizia italiani, causando tanti problemi ai tribunali accorpanti.

Il governo Conte ha inserito nel suo programma la possibilità di rivedere questa riforma alla luce del fallimento che ha causato, una nuova speranza di poter tornare indietro restituendo quando ingiustamente scippato in temrini di giustizia di prossimità per il cittadino italiano.

Questa la replica dell’avvocato Salvatore Timpanaro.

Il 20 giugno scorso, su Italia Oggi, è apparso l’articolo di Bruno Tinti, sulla “controriforma delle circoscrizioni giudiziarie” programmata dall’attuale governo con il ripristino dei Tribunali di prossimità, inopinatamente soppressi, dal titolo “Ritornano i Tribunalini, esplodono la spesa e la giustizia”.

L’articolo di Tinti – già Procuratore della Repubblica di Ivrea e Procuratore Aggiunto a Torino, azionista de “Il Fatto Quotidiano” e professore a contratto di diritto penale tributario – non meriterebbe, invero, alcuna replica per il livello delle argomentazioni, se non fosse che occorre restituire i fatti alla verità, alla luce dell’esperienza di oramai un lustro dall’entrata in vigore della dissennata riforma della geografia giudiziaria attuata nel 2013.

Sarebbe sufficiente osservare, con il grande Piero Calamandrei ed in faccia al Tinti, che “Il giudice che manca di rispetto all’avvocato, come l’avvocato che manca di ossequio verso il giudice, ignorano che avvocatura e magistratura obbediscono alla legge dei vasi comunicanti: non si può abbassare il livello dell’una, senza che il livello dell’altra cali di altrettanto” (P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Le Monnier, 1959).

Non merita replica, pertanto, l’osservazione di Tinti secondo la quale “Il ripristino dei Tribunalini giova in primo luogo agli avvocati. I piccoli centri ne contano un certo numero che monopolizzano le difese del territorio problema grosso per questi avvocati: difficile rifarsi una clientela nelle città vicine, dominate dagli avvocati che ci lavorano da anni”. Gli avvocati dei fori minori – che spregiativamente vengono definiti “Tribunalini” – si sono perfettamente integrati presso gli uffici giudiziari accorpanti, facendosi apprezzare presso gli stessi da colleghi e magistrati per la loro non minore professionalità.

Sono questi argomenti da bar dello sport sui quali non conviene indugiare.

L’articolo di Tinti si conclude con la desolante, delusa e deludente, affermazione “Io ho fatto il Procuratore a Ivrea: tre Pm, due Gip, quattro Giudici. Non si combinava niente”.

“Io ho fatto – per oltre trent’anni, vien fatto di dire, caro il mio Tinti ! – l’avvocato a Nicosia: quattro magistrati inquirenti e sette giudicanti e quell’ufficio giudiziario era un esempio di efficienza e funzionalità: si amministrava giustizia in modo esemplare e si assicurava un servizio produttivo in tempi rapidi”.

Né credo sia meritevole di considerazione, ancora, l’oltraggiosa affermazione per la quale “Anche i giudici che lavoravano in questi Tribunali di paese saranno contenti: vanno o tornano a lavorare in uffici tranquilli, senza affanno, con orario umano. Lo stesso dicasi per il personale amministrativo. Per non parlare del prestigio che si accompagna alle cariche: buongiorno signor Giudice, certo le lavo la macchina per stasera, non si preoccupi la spesa gliela porto a casa io, spero voglia intervenire alla sagra del carciofo; e via così. Per tutta questa gente, la controriforma sarà una pacchia”.

Il Tribunale di Nicosia – caro Tinti ! – è stato un crogiuolo di grandi avvocati e magistrati illustri. Mi piace qui ricordare Gianni Tinebra, Roberto Scarpinato, Carmelo Zuccaro, Giovanni Fontana, Salvatore Scalia e molti altri.

L’unica argomentazione di Tinti sulla quale val la pena soffermarsi ed accettare il contraddittorio è quella secondo la quale “Lo Stato spenderà molti più soldi, la Giustizia andrà a… ramengo ancora più di quanto non ci va ora” e “più strutture piccole che gestiscono N processi costano N volte di più di una struttura unica che gestisce lo stesso numero di processi”.

Queste argomentazioni sono manifestamente errorenee e non rispondono al vero.

Addentrandosi nei “meandri della procedura penale” come fa lei, caro Dottor Tinti:
– Lei sa che presso il Tribunale di Nicosia l’istituto della prescrizione del reato era praticamente inesistente ?
– Lei sa – caro Tinti – che a Nicosia tra la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio e la data dell’udienza preliminare intercorreva il solo termine di legge di trenta giorni ?
– Lei sa che tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data del dibattimento intercorreva un termine prossimo ai venti giorni previsti dal codice di rito?
– Lei sa che il giudice del dibattimento rinviava massimo a quindici o trenta giorni ed esauriva i processi penali chiamati all’udienza senza alcun rinvio “stante l’ora tarda ed il carico del ruolo”?
E nel campo del civile:
– sa che una possessoria od un provvedimento d’urgenza o cautelare in genere si svolgeva nel giro di qualche mese al massimo ?
– e che l’udienza di comparizione per le cause di lavoro o i procedimenti sommari di cognizione veniva fissata a quindici, venti o trenta giorni al massimo e non al 2020 o al 2021?
– E che un decreto ingiuntivo si poteva ottenere anche nel giro di una settimana ?
– E che le comparizioni dei coniugi per le cause matrimoniali si svolgevano – come prevede il rito – davanti al presidente del Tribunale in persona ?
– E che l’istruzione probatoria veniva svolta e le prove testimoniali assunte personalmente dal giudice istruttore; e non nei corridoi dagli avvocati scrivendo sulle spalle del collega e non certamente da un GOT delegato che sconosce gli atti di causa ?
– E che le ordinanze riservate venivano sciolte nei quindici giorni assegnati dalla legge al giudice e non a distanza di mesi e mesi ? E così per il deposito delle sentenze.
Et de hoc satis !

Non è vero che “per un Tribunalino servono almeno due Sezioni, cioè due collegi di tre giudici ciascuno e un paio di giudici monocratici; e siamo a 8 giudici” Nessuna norma lo prevede, anzi l’ordinamento giudiziario prevede le sezioni promiscue. .

Cercando di parlare di cose serie, senza gli insulti e le contumelie che infarciscono l’articolo di Tinti, e degli insussistenti profili di economicità della spesa derivante dalla riforma della geografia giudiziaria va sottolineato come l’irrazionale soppressione del Tribunale di Nicosia – con il corrispondente accorpamento al Tribunale di Enna e la conseguente concentrazione di tutti gli affari presso quest’ultimo Ufficio Giudiziario – si è tradotta non solo in un notevole depauperamento della infrastrutturazione civile della comunità dell’intero circondario, determinando la congestione delle inadeguate strutture del centro maggiore accorpante (Enna) e la desertificazione della città e dell’intera zona Nord della provincia di Enna, con un processo che va esattamente nella direzione contraria a quella auspicata ed imposta dall’art. 5 della Costituzione (secondi i principi del decentramento).

Questo processo, purtroppo, non riguarda solo le sedi giudiziarie: basti pensare al corrispondente processo di riduzione dei presidi ospedalieri nei centri minori e di altri uffici periferici ed istituzioni locali, che vede numerosi centri declassati amministrativamente a periferia della periferia.

Il processo di accentramento – apparentemente mosso da ragioni finanziarie, oggettivamente insussistenti – implica, anzi, diseconomie ed incrementi di spesa.

Così, a mo’ di esempio, è evidente la levitazione delle spese di trasferta per gli ufficiali di P.G., chiamati a testimoniare nei processi penali o che a vario titolo debbono recarsi in Procura.

Il pendolarismo di avvocati, funzionari, impiegati, consulenti, testimoni, etc. implica, a livello sistemico, certamente un incremento delle spese.

Né, soprattutto, si tiene conto nella filippica di Tinti dei disagi per le popolazioni e gli utenti del servizio giustizia.

Così, esemplificando, un cittadino del Comune di Capizzi per adempiere al proprio dovere di testimoniare deve recarsi da quel centro a Enna, senza mezzi pubblici, con un viaggio di circa due ore e trenta/tre ore e così un cittadino di Castel di Lucio per recarsi presso il lontano Tribunale di Patti.

La pur famigerata legge di riforma della geografia giudiziaria (L. 14 settembre 2011 n. 148) prevedeva all’articolo 1 ragioni di deroga all’abolizione dei tribunali subprovinciali.

La norma, in particolare, imponeva, infatti, che le decisioni de Governo tenessero conto, nel ridefinire l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, “dell’estensione del territorio,del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla  situazione infrastrutturale e del  tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane”.

In violazione di tutte tali criteri normativi, il legislatore delegato ha violato la delega (che prevedeva la possibilità anche della mera riduzione mediante accorpamento, e non necessariamente della soppressione), disponendo invece nell’allegato A la soppressione indiscriminata.

Per quanto riguarda il territorio del circondario de Tribunale di Nicosia, la prima specificità è costituita dalla ridottissima e difficilissima accessibilità della sede giudiziaria di Enna e di qualsiasi altra possibile sede diversa da Nicosia, dai territori di molti dei Comuni limitrofi, anche di alta montagna, appartenenti al circondario di Nicosia (Capizzi, Cerami, Sperlinga, Troina).

Non può, infatti, non tenersi conto della geografia della zona nord della Provincia di Enna e del centro della Sicilia.

Si tratta dei Comuni più elevati della regione siciliana, comuni montuosi, ricadenti in territori montani siti nel cuore della Sicilia, taluni ubicati sino ad 1100-1200 metri di altitudine (Capizzi 1139, Troina 1121), serviti da pessime infrastrutture, per i quali non solo non esiste alcun collegamento ferroviario, ma vi è carenza anche di diretti collegamenti di linea col capoluogo di provincia (si evidenzia che il Comune di Capizzi è addirittura ricadente nel territorio della Provincia di Messina), raggiungibile da essi unicamente col mezzo privato, su percorsi a volte anche di montagna che arrivano sino ai 80 km di distanza, con lunghissimi tempi di percorrenza già nelle migliori condizioni climatiche e addirittura proibitivi nelle peggiori.

Non si può tacere, pertanto, della tragica situazione che riguarda la viabilità.

La tormentata orografia dei luoghi dei comuni del territorio ennese nonché la situazione della viabilità è tale da far apparire assurda ed improponibile la concentrazione nel capoluogo della provincia degli uffici giudiziari del circondario di Nicosia, con i gravosissimi disagi ed aggravi economici per tutti coloro che – quotidianamente o saltuariamente – fruiscono di detti uffici o ivi si recano per ragioni lavorative.

La rete di comunicazione stradale è in condizioni disastrose. Non è una iperbole definire le strade che collegano Nicosia a Enna ed agli altri paesi della zona nord come “mulattiere” difficilmente percorribili, soggette a frequentissime interruzioni a causa delle condizioni climatiche (neve), frane, smottamenti e slavine.

Il livello dell’articolo avversato rende inopportuno e fuori luogo ogni approfondimento giuridico, il richiamo a principi costituzionali e segnatamente all’articolo 24 della carta costituzionale ( “diritto ad agire in giudizio, diritto alla difesa”), salvo a sottolineare che una concentrazione nel solo capoluogo di provincia porta facilmente alla produzione di fenomeni di grave disagio per i cittadini fino ad arrivare ad una sorta di denegata giustizia, ovvero a una difficoltà di accesso alla giustizia e per la giurisprudenza costituzionale l’oggettiva difficoltà di esercizio di un diritto equivale a negazione del diritto medesimo.

Avv. Salvatore Timpanaro
Comitato “riapriamo il Tribunale di Nicosia”

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