Dal 6 gennaio scattano i saldi anche in Sicilia

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Le differenze tra saldi e vendite promozionali e di liquidazione

Confcommercio comunica che in Sicilia, nel biennio 2018/2019, ai sensi del Decreto dell’Assessorato regionale delle Attività produttive del 19 ottobre 2017, pubblicato sulla GURS del 3 novembre 2017, le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale possono essere effettuate dal primo sabato del mese di gennaio al 15 marzo e le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo possono essere effettuate dal primo sabato del mese di luglio al 15 settembre.

Si ricorda che, per tali vendite, non occorre alcuna comunicazione al Comune.

La non osservanza di tali disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 1.291 euro nel caso di prima violazione.

Le vendite promozionali, per il biennio 2018-2019, possono essere effettuate dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre.

Le vendite promozionali con sconti o ribassi, presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto, con l’ausilio di qualunque mezzo di comunicazione, possono essere effettuate per tutte le merci con un massimo di 5 prodotti. La durata massima della vendita promozionale è di 21 giorni, esclusi i giorni festivi.

L’azienda non può effettuare più di 3 vendite promozionali per ogni anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e la vendita deve essere preventivamente comunicata con raccomandata A.R. al Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio della vendita.

I manifesti pubblicitari e le asserzioni pubblicitarie devono indicare, oltre alla dicitura “Vendite promozionali“ e la denominazione dell’azienda con l’ubicazione della stessa, anche la data di inizio (che deve essere di dimensione grafica non inferiore o uguale a quella utilizzata per pubblicizzare la percentuale di ribasso praticato), gli estremi della raccomandata (racc.n°……….del………) e la durata della vendita (dal…..al…….).

Le vendite promozionali dei generi alimentari e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa si possono effettuare in qualunque periodo dell’anno, senza alcuna preventiva comunicazione al Comune.

Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ed esposto al pubblico.

Le merci offerte in promozione devono essere separate in modo inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie.

L’esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile all’esterno del locale di vendita.

La non osservanza di tali disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 1.291 euro nel caso di prima violazione.


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