Incentivi fiscali per chi investe in pubblicità sulla testata TeleNicosia.it

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Una’ottima opportunità per chi vuole investire in pubblicità sulla nostra testa on line, TeleNicosia.it. Con il collegato fiscale, il bonus pubblicità allarga il raggio di azione. Due le novità: l’incentivo fiscale potrà essere fruito da imprese e professionisti anche per gli investimenti sui giornali digitali; si allunga, inoltre, il periodo in cui è riconosciuto il vantaggio fiscale, che riguarderà gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017. Il credito d’imposta sarà riconosciuto esclusivamente in relazione agli investimenti incrementali, e cioè il beneficio spetterà esclusivamente se il valore degli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo interessato è superiore almeno dell’1% rispetto al valore degli investimenti, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

Il bonus pubblicità varrà anche per gli investimenti pubblicitari sulle testate on line, sono esclusi quindi blog o i siti che non hanno natura di testata giornalistica. E potrà essere fruito anche per gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Sono queste le modifiche apportate dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, istituito dalla manovra correttiva 2017.

La prima innovazione rilevante introdotta dal collegato fiscale riguarda gli investimenti ammissibili al beneficio, con l’estensione agli investimenti pubblicitari sui giornali digitali. Nella versione previgente della norma, invece, non si faceva esplicito riferimento alle testate on line.

In seguito alla modifica, quindi, il bonus sarà riconosciuto alle imprese e ai lavoratori autonomi per le campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, emittenti TV e radio locali.

L’estensione del credito d’imposta anche all’editoria digitale è stato salutato con grande soddisfazione dalle imprese del settore. “Un successo doppio” – lo ha definito il presidente dell’Associazione nazionale della stampa online (Anso) – “perché ribadisce ancora una volta che il mondo dell’editoria sta cambiando e finalmente si riconosce che i giornali digitali hanno pari dignità”.

Il collegato fiscale modifica inoltre l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, prevedendo esplicitamente che l’incentivo vale anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (e non a partire dal 2018, come previsto dalla norma originaria).

Nessuna novità invece per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del credito di imposta. La platea dei soggetti interessati dall’agevolazione è molto ampia. La disposizione infatti fa riferimento a “imprese e lavoratori autonomi”.

Il credito di imposta quindi dovrebbe spettare sia ai soggetti titolari di reddito di impresa – indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato – che agli esercenti arti e professioni.

Nello specifico, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, il bonus sarà riconosciuto esclusivamente se il loro valore supera almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. Pertanto, per il periodo 24 giugno 2017-31 dicembre 2017, per il calcolo dell’incentivo spettante dovranno essere considerate le spese di analoga natura sostenute nel periodo 24 giugno 2016 – 31 dicembre 2016.

A partire dal 2018, invece, il credito d’imposta compete se l’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti in ciascun periodo di imposta supera almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione sostenuti nel periodo di imposta precedente. Quindi, a partire dal 2018 dovrà essere considerata la spesa sostenuta nel 2017.

Quindi, se nel 2017 non è stato effettuato nessun investimento pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l’intera spesa in pubblicità.

Se invece nel 2017 è stato investito 20.000 euro, per beneficiare del bonus occorre che nel 2018 venga speso almeno l’1% in più rispetto ai 20.000 dell’anno prima, per cui almeno 20.200 euro.

Resta confermata anche la misura del beneficio, differenziata in base alla tipologia di soggetti beneficiari. Il credito di imposta infatti è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up innovative.

Come precisato nel Collegato fiscale, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l’anno 2018, che costituisce tetto di spesa.

Una quota pari a 20 milioni di euro, è destinata al riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Poiché la misura del beneficio varia in base alla dimensione dei soggetti beneficiari, sembra utile ricordare che ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del decreto del Ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005, sono considerate:

– microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

– piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

– medie imprese le imprese che hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

I dati da prendere in considerazione per il calcolo del fatturato annuo, del totale di bilancio e dei dipendenti sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.


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