Accolto in Cassazione ricorso di un cittadino di Enna sulla TARSU 2009

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La politica molti la definiscono l’arte del possibile e non. Ma se ciò vale per la politica ben altra cosa è amministrare perché questa deve rispecchiare i principi sanciti dalle leggi dello Stato.

La Giunta Comunale nel 2010 approvava con delibera di Giunta Comunale bel oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2009 (per quell’anno fissato al 30 maggio 2009) le tariffe Tarsu in modo retroattivo nel 2010 per il 2009. Ma c’è di più: le tariffe venivano approvate da un organo incompetente, appunta la Giunta. Invero in Sicilia, per consolidata giurisprudenza l’organo legittimato a determinare le tariffe è il Consiglio Comunale organo rappresentativo della comunità locale.

Questi principi sono stati sempre ribaditi dalla nostra associazione e affermati da plurimi pronunciamenti della Commissione Tributaria Provinciale e inizialmente confermati anche dalla Commissione Tributaria di 2° grado. Tuttavia negli ultimi anni i pronunciamenti, inspiegabilmente, sono stati modificati accogliendo gli appelli del comune di Enna.

Tuttavia la normativa in materia di dissesto finanziario degli enti locali, di retroattività delle tariffe, e dell’incompetenza in Sicilia della Giunta nella determinazione delle tariffe è molto chiara.

Il cittadino, supportato dall’avvocato dell’associazione Ilaria Di Simone, ricorre in Cassazione con l’avvocato Gabriele Cantaro, mentre il Comune era difeso da due avvocati: Taverna e Paino.

La poca lungimiranza degli amministratori e di alcuni consiglieri comunali, nonostante il parere contrario di un noto tributarista, avevano deciso in commissione consiliare che il Comune doveva comunque proporre controricorso in Cassazione con notevole esborso di soldi dei cittadini. Per tale ragione l’associazione, con il “Centro Studi Romano” invierà la documentazione alla Corte dei Conti, per le valutazioni del caso.

Invero la nostra associazione non è la prima volta che pur non ascoltata riesce ad affermare la legalità degli atti, vedi sentenza Multiservizi, vedi sentenza del C.G.A.R. n.48/09 sui rifiuti. Orbene leggendo l’ordinanza che dovrebbe essere da monito per il comune di Barrafranca, questa sottolinea in modo preciso come le tariffe non possono applicarsi in modo retroattivo in violazione dei diritti dei consumatori.

Naturalmente sarà interessante disquisire in Commissione Tributaria Regionale sugli altri ricorsi del Comune di Enna e successivamente avremo modo di far valere, quanto emerge sull’ordinanza, sulla illegittima rideterminazione delle aliquote IMU e TASI, fatta dal Comune di Barrafranca, per gli anni 2014 e 2015, nel 2018, quindi, in modo retroattivo sulla base di una erronea interpretazione della normativa sul dissesto.

A qualche associazione che abbiamo avuto modo di contestare ricordiamo che non si possono esprimere valutazioni se non supportate da dispositivi di legge, perché si rischia di mettere i cittadini su una falsa strada.

Pippo Bruno

 


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