Assoconsum deposita azione inibitoria contro Acquaenna per far cessare la fatturazione delle partite pregresse

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Assoconsum nazionale, associazione dei consumatori, ha depositato presso il Tribunale di Enna, azione inibitoria ex art. 140, comma 8, del Codice del consumo, per fare cessare al gestore del servizio idrico, la fatturazione delle partite pregresse.

Constatato il silenzio, assordante, di certa politica rappresentata dai sindaci del territorio della provincia di Enna l’avvocato designato dalla presidenza nazionale Asso-Consum, Ilaria Di Simone, del Foro di Enna, ha depositato l’azione inibitoria, presso il Tribunale di Enna, al fine di far cessare, sulla base dell’ordinanza della Cassazione n.17959/2021, delle sentenze del Tribunale di Enna, delle violazioni della delibera dell’ARERA n.643/2013, l’inserimento delle “Partite Pregresse” nelle fatture (bollette) del servizio idrico gestito dalla società Acquaenna Scpa. Una azione sociale iniziata e portata avanti con impegno e dedizione al fine di garantire il rispetto delle leggi dello Stato italiano e dei diritti dei cittadini-utenti, purtroppo vessati in questi anni da continue minacce di distacco del servizio qualora non fossero state pagate le somme imputate dalla società Acquaenna come partite pregresse, ritenute dall’Associazione, come confermato da copiosa giurisprudenza, illegittime.

Queste le richieste formulate da Assoconsum:  accertare e dichiarare l’illegittimità delle somme richieste a titolo di partite pregresse e l’illegittimità e lesività degli interessi individuali e collettivi dei consumatori alla trasparenza, correttezza ed equità, che costituisce una pratica commerciale scorretta. Inibire, ai sensi dell’art.140, lett. a) C.d.C, la predisposizione, la diffusione e la fatturazione delle partite pregresse-conguagli 2005-2010 e 2011 e di ogni altra voce con identico contenuto ed effetti contenuta nelle fatture del SII. Inibire alla resistente il comportamento illegittimo, meglio descritto in premessa, consistente nella continua fatturazione delle partite pregresse e ordinarsi alla società Acquaenna s.c.p.a.di astenersi dal richiedere ai clienti-utenti del SII il pagamento della somma a titolo di “conguagli partite pregresse 2005-2011” -ordinarsi alla Società Acquaenna s.c.p.a. di astenersi dall’inviare

agli utenti del SII “preavvisi di distacco e sospensione della fornitura” contenenti le somme pretese per il titolo per cui è causa. Ordinare alla resistente di adottare, ai sensi dell’art. 140, lett. b) C.d.C, le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate che il Tribunale riterrà maggiormente opportune per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che l’associazione individua nei seguenti provvedimenti:

ordinare alla resistente la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet, per un periodo non inferiore a 180 giorni, di un avviso con un estratto dell’emanando provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori dell’illegittimità delle partite pregresse e del loro diritto, di ottenere il rimborso delle somme versate;

ordinare alla resistente l’invio di una comunicazione scritta, a tutti gli utenti del SII, con un estratto dell’emanando provvedimento, diretto ad informarli dell’illegittimità delle partite pregresse;

ordinare alla resistente la pubblicazione del dispositivo su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, con dimensioni non inferiori ad una pagina, anche ex art. 120 c.p.c;

fissare un termine ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.. per l’adempimento di tutti gli obblighi che il Tribunale imporrà alla convenuta nonché determinare in misura non inferiore a 1.000 euro, la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo.

Adesso Assoconsum attende fiduciosa che si metta fine a tale illegittimità.

 


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