Assoconsumatori: “Acquaenna faccia corretta informazione ai cittadini”

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In riferimento all’articolo apparso sulla “La Sicilia” del 22 novembre 2018, dal titolo “Sono legittime secondo il tribunale” riferite alle partite pregresse, preme sottolineare quanto segue.

Preliminarmente si precisa che le sentenze del Giudice di Pace di Enna, annullate da  sentenze gemelle del Tribunale di Enna (stesso Giudice- Dott. ssa M. Motta),  non riguardano ,come artatamente riferito nell’articolo di stampa citato, il condominio di Calascibetta cui è stato sospeso il servizio per il mancato pagamento delle partite pregresse.

Invero il Condominio di Calascibetta, cui è stato sospeso il servizio idrico dalla Società Acquaenna, illegittimamente, è stato destinatario di una sentenza (n. 132 /2017) del Giudice di Pace di Enna, ancor oggi oggetto di appello, essendovi tenuta solo la prima udienza.

Appare evidente che tale sentenza, che ha riconosciuto l’illegittimità delle partite pregresse 2005-2010, è provvisoriamente esecutiva; dunque anche le successive fatture, che continuano a riportare le somme richieste a titolo di partite pregresse sono illegittime, poiché hanno lo stesso fondamento giuridico, e costituiscono solo  rateizzazione dell’importo dovuto in dieci anni.

Giova poi ricordare al Dott. Zappalà, che artatamente semplifica la questione, con non poca approssimazione, degna di chi deve necessariamente far quadrare i conti sulla pelle dei cittadini, che sulla questione partite pregresse, a livello nazionale la giurisprudenza non è conforme a quella del tribunale di Enna.

Infatti il Tribunale, in composizione collegiale di Sassari e di Nuoro, ha stabilito che i “conguagli regolatori” o “partite pregresse”, riconducibili al concetto di conguaglio per consumi effettuati e non fatturati, non sono somme dovute dall’utente sulla base delle tariffe in uso e non ancora richieste in relazione ai consumi effettivi. In ordine alla natura di tali pretese, occorre richiamare il comunicato dell’AEEGSI del 6 ottobre 2014, nel quale è stato chiarito che “la quantificazione di tali importi è decisa dall’Ente d’Ambito o dal soggetto competente sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione del settore, e che i conguagli in esame non derivano dall’applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall’Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato”.

Ciò posto, le disposizioni, di rango secondario, con le quali l’AEEGSI ha autorizzato, ora per allora, che fossero recuperate le partite di costo sorte nel passato, sono illegittime per violazione di legge, non sussistendo alcuna norma di rango primario (LEGGE) in virtù della quale sia possibile, ora per allora, recuperare costi che i gestori non abbiano, in passato, recuperato sulla base del metodo tariffario normalizzato (D.M: 1 agosto 1996).

Inoltre, anche nell’ipotesi in cui possa ritenersi corretto il metodo adottato in concreto dall’Autorità d’Ambito per la determinazione dei conguagli regolatori, ai sensi dell’art. 2935 c.c., tali somme sono prescritte, poiché “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Inoltre i conguagli in esame non derivano dall’applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall’Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato” e giammai, come sostenuto nelle sentenze del Tribunale di Enna, componente dell’articolazione tariffaria corrente.

Per quanto sopra, attenderemo l’esito dei nuovi giudizi ed investiremo della questione la Suprema Corte di Cassazione, unica che potrà dire l’ultima parola sulla questione partite pregresse.

Pippo Bruno

 


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