Assoconsumatori : “E’ l’arroganza che va a braccio con l’ignoranza o viceversa ? O altro ?”

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Su un articolo della stampa locale si parlava di una ordinanza che nega ai dipendenti dell’ex Multiservizi l’assunzione nelle partecipate dei comuni sulla base dell’art. 24 della legge 20/2016 adducendo un esubero di personale facenti parte del bacino ex-ATO.

Orbene molto probabilmente il cronista che magari non segue tutte le vicende è scusabile, ma certo non è scusabile colui che sa che l’ATO Ennaeuno non ha nessun personale sulla base della sentenza 326/2016 del tribunale di Enna che ha ritenuto nullo il passaggio da Sicilia Ambiente all’ATO Ennaeuno, per cui l’ATO non ha personale. O, forse, in provincia di Enna le sentenze non si rispettano? La SRR non può far transitare ai vari bacini dei comuni personale che nei fatti è ancora giuridicamente di Sicilia Ambiente.

Sulla vicenda una volta per tutte bisogna fare chiarezza, nonostante i tentativi messi in atto per far ritenere il contrario. E’ importante rilevare che tutto il personale che la SRR assume facendolo transitare poi nei vari bacini comunali non ha alcuna precedenza sulla base della legge 9/2010 ed i relativi contratti sono da ritenere totalmente nulli sia ai sensi della legge 9/10 sia ai sensi dell’art. 24 della legge 20/2016.

Invero il personale che oggi si ritiene di assumere sulla basa dell’asserita legge 2010 non è mai transitato all’ATO Ennaeuno, o meglio il relativo passaggio è stato annullato dalla sentenza del tribunale di Enna n.326/2016, ad oggi, provvisoriamente, esecutiva.

Per ciò detto fa sorridere non poco che mentre la SRR fa proclami sulla correttezza del suo operato e sulla insussistenza di carenza di organico, nello stesso tempo pubblica avvisi di selezione di personale.

Sono anni che tutti gli atti messi in atto sulla gestione dei rifiuti sono pervasi da illegittimità, motivo per cui ci siamo opposti ad ogni forma di archiviazione della vicenda che si voglia mettere in atto, compreso l’insussistenza, come affermato da qualche sindaco, di debiti dei comuni effettuati da una propria partecipata, appunto l’ATO.  Il non ascrivere questi debiti così come previsto dagli articoli 193 e 194 del TUEL nei vari bilanci non significa che questi debiti non esistano se mai è una grave omissione nell’approvazione dei bilanci comunali.

Pippo Bruno

 


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