Capizzi, il gruppo di minoranza “Coerenza e Libertà” presenta un’interrogazione sul contenzioso legato alla costruzione del centro sociale comunale

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Il gruppo consiliare di minoranza “Coerenza e Libertà” ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Principato Trosso e all’assessore ai lavori pubblici Mancuso Prizzitano, che riguarda la realizzazione del centro sociale comunale e del contenzioso con le sorelle Cuva (eredi Saggio) relativo alla procedura di esproprio del terreno.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 96 del 12 novembre 2019 il sindaco è stato autorizzato “a costituirsi in giudizio per proporre opposizione alla sentenza n. 1892/2019 Reg. Prov. Coll. (n. 1888/2012 Reg. Ric.) emessa in data 25 luglio 2019 dal TAR Sicilia sezione di Catania, con la quale ha condannato il Comune di Capizzi al risarcimento del danno in favore delle ricorrenti medesime dall’emanazione del decreto di esproprio fino ad oggi per l’occupazione”; con questa deliberazione il sindaco è stato autorizzato altresì “al fine di assicurare la difesa dell’Ente, a rinnovare la fiducia al legale finora incaricato della difesa dell’Ente nel procedimento, e, nello stesso tempo, considerare la possibilità di incaricare un altro legale, con una professionalità specifica in materia, che ne supporti l’azione, mantenendo però la spesa nei parametri già stabiliti per i procedimenti precedenti”.

Dalla lettura delle motivazioni della sentenza emerge che la procedura di esproprio posta in essere dal Comune di Capizzi è stata ritenuta illegittima con conseguente diritto al risarcimento del danno. Contenzioso relativo alla indennità di esproprio dovuto alle sorelle Cuva risale a oltre 25 anni addietro e ad oggi non è dato conoscere il ‘costo effettivo’ della procedura di esproprio del terreno su cui è stato costruito il Centro Sociale Comunale; non è dato comprendere per quale ragione (stante che l’adozione degli atti finalizzati all’esproprio è avvenuta nel periodo 1994-1996 e l’ultimazione dell’opera sarebbe avvenuta il 7 novembre 1997) non sia stato adottato il decreto di esproprio prima del completamento dell’opera.  Secondo il gruppo di minoranza emergono possibili profili di responsabilità amministrativa, contabile ed erariale e la conclusione definitiva della vicenda potrebbe comportare una ulteriore condanna del Comune di Capizzi al pagamento di una considerevole somma a titolo di risarcimento danni, oltre alla rivalutazione, interessi e spese legali.

Con l’interrogazione il gruppo Coerenza e Libertà chiede che si valuti l’opportunità di istituire una commissione di indagine ai sensi degli articoli 12 e 20 dello Statuto e chiedono al sindaco e all’assessore ai Lavori pubblici di conoscere la data di ultimazione e collaudo dell’opera Centro Sociale Comunale; le ragioni per cui non è stato adottato il decreto di esproprio nel termine di legge e, comunque, prima della data indicata dal legale dell’Ente nella memoria difensiva in precedenza richiamata; la elencazione esaustiva di tutti gli incarichi legali affidati dal Comune di Capizzi, nel periodo 1994-2019, in ciascuno dei procedimenti sopra indicati, relativamente alla vicenda di che trattasi in oggetto indicata, con specifica indicazione: del provvedimento di autorizzazione a costituirsi in giudizio; del nominativo del legale incaricato per rappresentare l’Ente in ciascun giudizio, nonché degli estremi (natura – data – numero) del provvedimento di conferimento incarico; dei relativi provvedimenti di liquidazione somme (natura – data – numero – importo); le ragioni per cui l’Ente non si è costituito in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, nell’ambito del procedimento di opposizione alla stima della indennità di esproprio, nonché le ragioni per cui l’Ente non ha proposto impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in sede di rinvio; la data in cui il legale dell’Ente ha comunicato l’esito del procedimento pendente innanzi al TAR di Catania iscritto al n. 1888/2012 R.G.; la quantificazione effettiva delle somme corrisposte alle sorelle Cuva in esecuzione della delibera del Commissario ad Acta n. 3 del 9/3/2016; la quantificazione dell’eventuale importo dovuto in forza dei criteri indicati dal TAR di Catania nella sentenza che ha definito il giudizio iscritto al n. 1888/2012 R.G.; la quantificazione delle somme dovute in forza della deliberazione di G.M. n. 96/2019; le ragioni per cui l’amministrazione in carica ritiene, da un lato, di “rinnovare la fiducia al legale finora incaricato della difesa dell’Ente nel procedimento”, e, dall’altro lato di “considerare la possibilità di incaricare un altro legale, con una professionalità specifica in materia, che ne supporti l’azione”.

 


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