Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Palermo ha respinto l’istanza cautelare presentata da un’ottica operante nel Comune di Gangi, condannandola al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Gangi.
Nel marzo del 2024, la ditta V.a.C., con sede a Gangi (PA), ha trasmesso al SUAP Madonie Associato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’avvio della propria attività di ottico. Il SUAP ha accolto la SCIA della ditta V.a.C., dichiarandola ricevibile.
Un’altra ottica, F.snc, già operante nel Comune, si è opposta all’apertura della nuova attività, diffidando il Comune di Gangi e il SUAP dal permettere l’avvio dell’attività della ditta V.a.C. Non ottenendo risposte alle sue diffide, l’ottica F.snc ha presentato ricorso al TAR-Palermo, chiedendo l’annullamento delle comunicazioni di ricevibilità della SCIA e della presunta autorizzazione del Comune per l’apertura della nuova attività.
Il Comune di Gangi, rappresentato dall’avv. Girolamo Rubino, e la ditta V.a.C., difesa dall’avv. Gandolfo Blando, si sono costituiti in giudizio. L’avv. Rubino ha sottolineato l’infondatezza del ricorso, evidenziando che il Comune non aveva mai rilasciato alcuna autorizzazione poiché non necessaria per l’esercizio dell’attività di ottico secondo la normativa vigente. In particolare, l’art. 92 della L.R. n. 3/2024, che ha abrogato l’art. 1 della legge regionale n. 12/2004, ha eliminato ogni forma di contingentamento per l’attività di ottico.
Il TAR-Palermo, con ordinanza del 3 luglio 2024, ha riconosciuto la validità delle tesi difensive degli avvocati Rubino e Blando, stabilendo che il ricorso della ditta F.snc non aveva fondamento. Il giudice ha pertanto respinto l’istanza cautelare, condannando la ditta ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Gangi e della ditta V.a.C.
Di conseguenza, la ditta V.a.C. potrà proseguire l’esercizio della propria attività di ottico nel Comune di Gangi.
