Il Tribunale di Enna cambia orientamento a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione e riconosce l’illegittimità delle partite pregresse

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Il Tribunale di Enna, con una recente sentenza, nell’ambito del giudizio di appello promosso dalla società Acquaenna contro una sentenza del Giudice di Pace di Enna, che aveva riconosciuto l’illegittimità delle partite pregresse, in favore dei cittadini, assistiti dall’avvocato Ilaria Di Simone, ha cambiato orientamento, a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17959/2021 ed ha riconosciuto l’illegittimità delle partite pregresse.

Con la sentenza del 14 dicembre 2021 è stato deciso il giudizio di appello che, alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, dà ragione ai cittadini. Le “partite pregresse” non sono dovute! Dopo ben sette anni è stato riconosciuto che le partite pregresse non sono dovute anche in appello!.

Smentite, pertanto, con la recente sentenza del 14 dicembre 2021, le affermazioni del gestore del servizio idrico Acquaenna, secondo cui l’ordinanza della Corte di  Cassazione  suindicata, relativamente alla illegittimità delle “Partite Pregresse”, non si applica al caso Enna. Niente di più illogico, infatti: anche ad Enna, che ahimè si trova anch’essa nel territorio della Repubblica Italiana, è applicabile il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte.

Adesso vedremo se Acquaenna ricorrerà in Cassazione avverso tale sentenza di appello, al fine di dimostrare la tanto proclamata legittimità delle sue richieste, perpetrate sin dall’aprile del 2014 e del suo operato.

Ora la parola passa ai signori sindaci della  provincia  di Enna, i quali dovranno dimostrare da che parte stanno:  se dalla parte dei cittadini, inibendo ad Acquaenna l’inserimento delle “partite pregresse” in fattura, oppure dalla parte del gestore che riserva agli utenti atteggiamenti vessatori e spesso minacciosi ed arbitrari.

L’Associazione, dal canto suo, in persona del presidente nazionale proporrà al Tribunale di Enna l’azione inibitoria, ex art 140 del Codice del consumo, per bloccare l’inserimento in bolletta di un balzello illegittimo.

Grande soddisfazione per l’associazione che vede, dopo tutti questi anni, trionfare la legge, come sempre siamo antesignani.

Pippo Bruno


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