Nicosia, emessa dal sindaco un’ordinanza per la prevenzione degli incendi

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Con l’inizio della primavera e del bel tempo diventa sempre molto probabile la possibilità che si sviluppino incendi dovuti all’accumulo di erba secca o residui di potature lasciate incustodite, ma anche altri possibili cause possono scatenare incendi, prima fa tutte le azioni dolose dei piromani che, per varie ragioni negli anni passati, hanno devastato diverse aree del territorio.

Al fine di prevenire gli incendi nelle campagne e nei boschi, l’11 aprile il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, ha emesso un’ordinanza con la quale fissa delle regole da seguire per evitare che scoppino focolai di incendi per diverse ragioni legate anche alle diverse attività economiche. Il periodo a rischio di incendio boschivo va dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno.

Queste alcune delle norme previste nell’ordinanza sindacale: a tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e lungo le trazzere del Comune, di tenere le loro terre sgombre di ammassi di cereali, erbe e foglie secche o di altre materie combustibili fino a 20 metri dal ciglio stradale, è vietata l’assoluta combustione sul campo dei residui vegetali configurando il reato di illecito smaltimento di rifiuti, eventuali ammassi di cereali pronti alla trebbiatura o dei cumuli tagliati dovranno avvenire a non meno di 50 metri dalle strade e trazzere delle case coloniche. I depositi e mucchi dovranno essere ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l’uno dall’altro con l’avvertenza che il terreno stesso dovrà essere sgombero di restoppie o d’altra erba secca. Nelle aie e nel pressi dei depositi di prodotti è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo.

E’ assolutamente proibito in ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio d’aerostati e l’accensione dei fuochi d’artificio nei boschi, ad un distanza di 500 metri da quella dei campi ove siano presenti covoni o messi nel perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o materie esplodenti ed infiammabili.

Durante le stagioni estive ed autunnali è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori degli spiazzi e dalle vie a fondo battuto.

Le persone adibite al lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale nel luoghi ed alla distanza consentita sempre che badino a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l’obbligo di darne Immediato avviso al sindaco o al comando dell’arma dei carabinieri, polizia o al comando forestale più vicino o ai vigili del fuoco del distaccamento più prossimo e di fare concorrere le persone che si trovino nelle immediate adiacenze alle operazioni di spegnimento.

Ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione d’incendio nelle campagne, nei boschi e nelle località suddette.

 


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