Originale sentenza del Tribunale di Enna in materia di famiglia. condannato al risarcimento il padre che abbandonò il figlio, privandolo della figura genitoriale

Condividi l'articolo su:

Il Tribunale di Enna ha affrontato e deciso, per la prima volta, un caso di responsabilità da “deprivazione del rapporto genitoriale”: illecito endofamiliare consistente nella “ perdita “ e volontaria costante assenza di uno dei genitori dalla vita del figlio; perdita, infatti, che causa un danno irreversibile alla sua stessa identità personale.

Così il giudice Marco Pennisi ha accolto in pieno le tesi sostenute in giudizio dagli avvocati Lucia Mirabella e Salvatore Timpanaro, che hanno difeso un figlio abbandonato dal padre.

Avv. Salvatore Timpnaro

I due legali avevano significativamente fissato nella citazione la prima udienza del processo per il 19 marzo 2018, giorno della festa del papà.

A poco più di due anni dall’inizio della causa, dopo aver interrogato sia il genitore che il figlio abbandonato, il giudice ha riconosciuto la responsabilità del genitore per la “deprivazione della figura genitoriale”, condannandolo in favore del figlio al risarcimento dei danni liquidati in 10.000 euro.

Ancora una volta lo studio legale “Timpanaro & Partners” di Nicosia – esperto in diritto di famiglia e diritto penale della famiglia – porta all’attenzione dei giudici una originalissima fattispecie, mai affrontata prima dai giudici ennesi, così come a suo tempo il diritto di visita on line sul web da parte del genitore separato o l’affidamento di minori a madre omosex.

L’illecito civile, riconosciuto dal Tribunale di Enna, è caratterizzato quale soggetto attivo dal genitore che ha omesso di svolgere il proprio ruolo e quale soggetto passivo dal figlio che ha perso, senza sua colpa, uno dei due genitori.

Scrivono gli avvocati Timpanaro e Mirabella  che << Sin dalla separazione con la di lui moglie il convenuto ha di fatto troncato ogni rapporto con il figlio,  che all’epoca dell’abbandono  da parte del proprio padre aveva appena tre anni. Da allora il convenuto ha costantemente mostrato disinteresse nei confronti del figlio, dimenticandosi totalmente della sua esistenza. Nessun rapporto parentale, nessun ruolo genitoriale, nessun contatto paterno! >>

I difensori del figlio, divenuto maggiorenne, hanno denunciano davanti al tribunale la violazione sia delle norme del codice civile che dei principi costituzionali e di diritto  internazionale, chiedono un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (comprensivi del danno biologico, danno morale e del danno dinamico-relazionale o esistenziale) utilizzando quale parametro  le tabelle per liquidazione del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale redatte dall’Osservatorio sulla Giustizia  Civile di Milano, praticamente quegli stessi parametri che si applicano in caso di morte del genitore per omicidio o incidente.

 


Condividi l'articolo su: