Presentato ricorso sulla sospensione del presidente Bonomo. Ettore Timpanaro: ”Il provvedimento di sospensione del prefetto è in contrasto con fondamentali principi costituzionali e di diritto dell’Unione Europea”

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Lo studio Timpanaro & Partners ha presentato avanti il Tribunale Civile di Enna ricorso contro il  Ministero dell’Interno–Prefettura di Enna, chiedendo la sospensione e l’annullamento del provvedimento prefettizio dell’11 maggio scorso, con il quale è stata disposta, in applicazione della legge Severino, la sospensione di diritto di Ivan Bonomo dalla carica di amministratore locale del Comune di Nicosia.

Come si ricorderà, il collegio del Tribunale penale di Enna, presieduto da Letterio Aloisi, il 6 aprile scorso, pronunciò, in primo grado, sentenza di condanna del Bonomo ad un anno di reclusione per il reato di induzione indebita.

Ivan Bonomo

La condanna fu particolarmente mite – a fronte della richiesta del Pubblico Ministero – avendo il Tribunale accolto le tesi degli avvocati Salvatore Timpanaro ed Angela Anello, difensori del Bonomo, concedendo l’attenuante della tenuità del danno, in considerazione della condotta dell’imputato, che aveva agito sostanzialmente per un fine non privatistico, ordinando una fornitura di dolciumi, di sole 250 euro, in occasione di una manifestazione patrocinata dal Comune di Nicosia.

I difensori dell’imputato hanno, comunque, preannunciato appello avverso la sentenza.

Il Bonomo – primo degli eletti in occasione delle elezioni comunali del 2020 – nella seduta del 28 ottobre 2020 era stato eletto presidente del consiglio comunale.

In virtù della sentenza penale di primo grado (di cui non sono state ancora depositate le motivazioni), il prefetto di Enna ha disposto la sospensione del Bonomo dalle predette cariche elettive.

Lo studio legale Timpanaro ha opposto, quindi, il provvedimento prefettizio.

Nel ricorso, redatto dal dott. Ettore Timpanaro, esperto in diritto comunitario, si sostiene che il provvedimento di sospensione sia invalido, nullo o annullabile, perché adottato in contrasto con fondamentali principi costituzionali e di diritto dell’Unione Europea.

E’ stata, pertanto, sollevata non soltanto la questione di legittimità costituzionale della legge Severino, già al vaglio della Consulta, per violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione e per violazione dei diritti di elettorato attivo e passivo, del diritto di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive e segnatamente della presunzione di non colpevolezza, ma, per la prima volta in Italia, è stata sostenuta la  nullità del decreto prefettizio per difetto assoluto di attribuzione, perché in palese contrasto con il diritto dell’Unione Europea.

Si è denunciata, quindi, la violazione dei principi di diritto comunitario di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (cosiddetta Carta di Nizza), che vincolano tutti gli stati membri e sono direttamente applicabili anche in Italia.

La tesi, sostenuta nel ricorso ora al vaglio del Tribunale ennese, è chiara: in virtù del principio di primautè  (cioè di prevalenza) del diritto dell’Unione Europea, nei casi di contrasto tra quest’ultimo e la norma interna attributiva del potere, l’atto amministrativo è nullo ed improduttivo di effetti.

I diritti di elettorato – sia attivo che passivo – alle elezioni locali costituiscono un elemento centrale della cittadinanza europea e, pertanto, il Dott. Ettore Timpanaro ha sostenuto che il decreto di sospensione del Bonomo dalla carica elettiva (sulla base di una sentenza  non ancora definitiva) viola, in contrasto con le norme europee, non solo il diritto di elettorato passivo del Bonomo, ma anche e soprattutto quello dei 1261 cittadini nicosiani che lo hanno votato.

Si attende, pertanto, la fissazione dell’udienza nella quale la Prefettura di Enna sarà rappresentata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed il Tribunale dovrà pronunziarsi sulla invalidità-nullità del decreto e sull’istanza di sospensione cautelare

I difensori del presidente del consiglio comunale hanno chiesto, infatti, in primo luogo la sospensione del decreto e, quindi, la sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la decisione della questione pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione e, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la sollevata eccezione di incostituzionalità.

Mentre sulla questione di costituzionalità della sospensione cautelare dalla carica elettiva si sono pronunziati diversi Tribunali nazionali, e da ultimo il Tribunale di Catania, la questione pregiudiziale sulla conformità al diritto europeo rappresenta una novità nell’ampio panorama del dibattito giuridico sui principi della legge Severino.

 


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