Scontro sulle partite pregresse: Acquaenna rivendica la legittimità, Assoconsumatori contesta

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La posizione di Acquaenna: “Confermate dalla Cassazione”

Il gestore idrico Acquaenna ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione sulle controverse “partite pregresse”, facendo riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23858/2025. Secondo l’azienda, la pronuncia delle Sezioni Unite “sancisce un importante principio di diritto, che conferma la legittimità delle c.d. partite pregresse”.

La società sostiene che la sentenza chiarisce definitivamente l’ambito applicativo dell’art. 31 della Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr, fornendo “un quadro chiaro ed inequivocabile”. In particolare, Acquaenna evidenzia come la Suprema Corte affermi “la piena legittimità dei conguagli tariffari, che sono alla base dell’applicazione delle c.d. partite pregresse”, purché operati secondo la disciplina tariffaria del decreto ministeriale del 1° agosto 1996 sul “metodo tariffario normalizzato”.

Il gestore rivendica quindi “la piena coerenza” del proprio operato, affermando di aver applicato quanto stabilito dall’Arera e di aver recuperato quanto economicamente quantificato dall’ex Autorità d’Ambito, nel rispetto dei principi regolatori previsti dal metodo tariffario normalizzato.

La replica dei consumatori: “Una scalata degli specchi”

Dura la risposta di Asso-Consum – Assoconsumatori, che definisce le argomentazioni di Acquaenna “una scalata degli specchi”. L’associazione dei consumatori contesta apertamente la ricostruzione del gestore, evidenziando come ogni volta che si entra nel merito della legittimità delle partite pregresse, “il gestore fa sempre delle precisazioni” che però “cambiano”, denunciando “una certa confusione da parte del Gestore”.

Il punto cruciale della contestazione riguarda un accordo precedente: Asso-Consum richiama la delibera dell’ATO del 25 gennaio 2012 e un “accordo bonario” con il quale “le parti Acquaenna e allora l’ATO si impegnavano a non inserire queste partite pregresse in bolletta”. Secondo i consumatori, le somme richieste riguarderebbero “fattori esogeni che nulla avevano a che fare con il decreto ministeriale relativo alla tariffazione con il metodo normalizzato”, rendendole quindi “totalmente illegittime”.

Il nodo interpretativo della sentenza

Il caso evidenzia come l’interpretazione della sentenza della Cassazione n. 23858/2025 sia al centro del contendere. Mentre Acquaenna vi legge una conferma della legittimità delle proprie azioni, Assoconsumatori sostiene che la pronuncia “mette la parola fine” alla questione, anticipando sviluppi significativi per “il caso Enna”.

La vicenda pone in luce la complessità del sistema tariffario del servizio idrico integrato e le diverse interpretazioni che possono derivare dalle normative di settore, con ricadute dirette sui cittadini-utenti. Resta da vedere come si evolverà la situazione alla luce della sentenza e se emergeranno ulteriori chiarimenti dalle autorità competenti.



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