Tariffa rifiuti a Nicosia, la Cassazione: “In Sicilia è il sindaco che fissa le aliquote non il consiglio comunale”

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Storica sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 29 aprile 2020 con la quale ha stabilito che in Sicilia le aliquote per la Tarsu (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) vengono decise dal sindaco e non dal consiglio comunale.

Tutto nasce da una dozzina di ricorsi presentati da utenti del comune di Nicosia contro le tariffe Tarsu del 2011 fissate da una determina sindacale. I ricorrenti avevano vinto sia in primo grado davanti alla Commissione tributaria provinciale e poi successivamente davanti alla Commissione tributaria regionale, vedendosi annullare le cartelle esattoriali.

Il contenzioso giunto davanti alla VI sezione civile Tributaria, con il Comune di Nicosia rappresentato dall’avvocato Pino Matarazzo, ha ribaltato le due sentenze dando ragione all’Ente. Il 29 aprile la Suprema corte si è espressa solo per tre ricorsi, i successivi sono stati calendarizzati in altre date. Il Comune di Nicosia sarà rappresentato sempre dall’avvocato Pino Matarazzo.

La legge regionale n. 142 del 1990 prevede che spetta al consiglio comunale “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi” e “la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Mentre, la legge n. 7 del 1992 afferma che il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune. Secondo la Corte di Cassazione, nella Regione Siciliana “la competenza residuale, che nell’ordinamento statale è attribuita alla giunta comunale spetta al sindaco”.

Secondo il quadro normativo la Corte di Cassazione conferma che in tema di Tarsu “la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, tariffe di diversificazione tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale”. La norma infatti prevede che spetta al civico consesso solo la “disciplina generale delle tariffe” (e non come per i tributi “istituzione e ordinamento”). La competenza dell’assemblea dunque è limitata “alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione”. Ne consegue che la deliberazione con cui il sindaco ha istituito quattro diverse categorie immobiliari con distinte percentuali di rincaro, “attenendo all’individuazione del corrispettivo da erogare sulla base della maggiore o minore fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, si colloca nell’ambito dei provvedimenti di competenza residuale del sindaco ed infatti “costituisce attuazione del criterio economico generale sulla determinazione delle tariffe stabilito dal consiglio comunale”.

Un giudizio che sicuramente farà giurisprudenza e che verrà esteso anche alle centinaia di ricorsi da parte di cittadini siciliani pendenti in Cassazione. Una boccata d’ossigeno per le casse comunali degli enti comunali, ma nel contempo anche una brutta notizia per i contribuenti che ora dovranno pagare le cartelle esattoriali.

 


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