Assoconsumatori: “La pezza è peggio del buco. Ringraziamo Acquaenna per l’assist fornitoci”

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Si apprende da un comunicato apparso sul sito di Acquaenna: …” Acquaenna non applica le c.d. Partite Pregresse in relazione ai consumi pregressi, ma solo ed esclusivamente ai consumi correnti.  ….”  Viene da chiedersi, sulla base di quale normativa?

La AEESGI, con la deliberazione n.643/2013 /R/idr del 27.12.20013 ha approvato il riconoscimento e le modalità di quantificazione delle Partite Pregresse; all’art. 31 dell’allegato “A” al c.2 è previsto: “Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al c.1 del medesimo articolo deve attenersi alle seguenti regole: A) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i mc. erogati per l’anno (a-2) ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno.

Ad interpretazione di tale deliberazione il comunicato del AEEGSI, oggi, ARERA, del 6 ottobre 2014 ha chiarito le modalità di recupero delle partite pregresse ove è previsto espresso divieto ai gestori di richiedere agli utenti importi non espressamente approvati ai sensi dell’articolo 31 e 32 della deliberazione 643/2013. E’ opportuno chiarire che il metodo di determinazione delle partite pregresse non può che trovare fondamento se non nella delibera citata, ahimé, anche per Acquaenna.

Concludendo Acquaenna non può applicare il metodo della quantificazione delle partite pregresse diverso da quello indicato. Per quanto sopra è del tutto erroneo quanto affermato da Acquaenna nel comunicato e riservandoci ogni azione a tutela degli utenti-consumatori si trasmetteranno gli atti all’ARERA per l’esercizio di controllo proprio dell’ente e per i poteri sanzionatori per le difformità espletate.

Pippo Bruno


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