Assoluzione di un nicosiano nel processo per lesioni colpose in un incidente stradale

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Nel dicembre del 2017, lungo la strada provinciale 20, nelle vicinanze di contrada Crociate, un incidente stradale aveva portato a gravi conseguenze per uno dei conducenti coinvolti. Era scaturito un procedimento legale contro un nicosiano di 64 anni, accusato di lesioni colpose.

L’aula, presieduta dal giudice di pace Giuseppe Dante Maria Amico, è stata teatro di una svolta significativa nel caso. Infatti, è emerso che mancava il necessario elemento soggettivo della colpa che avrebbe giustificato l’accusa di lesioni colpose.

Il giudice Amico ha assolto il sessantaquattrenne nicosiano con formula piena. La motivazione principale di questa assoluzione è stata la constatazione che l’azione di R.N. non costituiva un reato secondo la legge vigente. Il giudice ha accolto la tesi difensiva presentata dall’avvocato Vittorio Censabella di Leonforte.

La sentenza emessa dal tribunale è già definitiva, ponendo fine a questo lungo procedimento legale. Secondo quanto emerso durante il processo, R.N. stava viaggiando lungo la strada provinciale a una velocità compresa tra i 45 e i 70 chilometri all’ora. È importante sottolineare che il limite di velocità consentito su quella strada extraurbana secondaria era di 90 chilometri all’ora. Inoltre, va notato che il limite di velocità di 20 chilometri all’ora, che era stato menzionato come rilevante, non era visibile all’imputato in quanto era posizionato a circa 5 chilometri di distanza, provenendo da una traversa più vicina.

L’incidente in questione aveva coinvolto anche il conducente dell’altra vettura, riportando ferite, quest’ultimo si era regolarmente fermato allo stop quando vi fu l’impatto. È stato proprio questo conducente a sporgere querela nei confronti del nicosiano.

Tuttavia, la conclusione del processo ha stabilito che l’incidente non era da attribuire a una negligenza o una colpa specifica, ma piuttosto si è trattato di un incidente stradale nel quale non era possibile attribuire alcuna responsabilità all’imputato.



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