Cerami, il sindaco non si arrende e fa ricorso al Tar per rimuovere l’abrogazione dell’addizionale Irpef decretata dal passato consiglio comunale

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In attesa dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, eletto il 29 maggio appena scorso, il riconfermato sindaco, Silvestro Chiovetta, al suo secondo mandato ha colto al volo l’occasione per contestare e rimarginare una “ferita” ancora aperta, legata alla deliberazione con cui l’allora e ormai sciolto civico Consesso, nelle more delle elezioni amministrative, votò a maggioranza, nella seduta celebratesi l’8 maggio corrente anno, l’abolizione dell’addizionale comunale Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche).

In quel contesto, la scelta abrogativa è passata con i 3 voti favorevoli espressi dai 3 consiglieri del gruppo d’opposizione (“Impegno comune per Cerami”) e dai 2 consiglieri indipendenti usciti dalla maggioranza; voti contrari n. 4, del gruppo della lista di maggioranza, “Guardiamo oltre”, sorreggente il sindaco in carica, Silvestro Chiovetta.

Il via libera alla cancellazione dell’addizionale comunale Irpef non è stato privo di vivaci scambi di argomentazioni, di dure polemiche, di botta e risposta tra i gruppi politici in campo.

Per dovere di cronaca, prima della trattazione del punto all’ordine del giorno, il Segretario comunale, dott. Filippo Ensabella, ha avuto modo di sottolineare: “Senza voler minimamente entrare nel merito della proposta di deliberazione, mi corre l’obbligo avvisare i sigg. Consiglieri che la seduta odierna, attesa la imminenza delle elezioni amministrative, è illegittima perché il punto posto all’Ordine del Giorno non riveste i caratteri dell’urgenza e dell’indifferibilità. Inoltre, è illegittima anche la proposta di deliberazione oggetto di esame da parte dell’Organo Consiliare in quanto non accompagnata dallo schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 e dal Documento Unico di Programmazione (D. U.P.)”.

Anche il presidente del Consiglio comunale, nel corso della seduta e prima della votazione, aveva informato i consiglieri che la vigente normativa prevede che “dal 45° giorno precedente quello della votazione inizia il periodo in cui i Consigli devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”.

Il consigliere Michele Mongioj, capogruppo di minoranza, in quella sede replicava dicendo che: “La proposta di deliberazione in esame non ha scopi e finalità politiche. La nostra è una battaglia nell’interesse dei cittadini e fin dalla sua istituzione siamo stati sempre contrari a questa imposizione tributaria che grava pesantemente sulle famiglie ceramesi”. Continuando, ha poi puntualizzato che: “Compete al Consiglio Comunale (Organo collegiale elettivo) stabilire se un atto è urgente ed indifferibile e non può certamente stabilirlo né il Presidente del Consiglio Comunale e nemmeno il Segretario Comunale”.

Principio questo che scaturirebbe da un profilo logico-giuridico secondo il quale, in epoca di inesistenza di controlli sugli atti amministrativi dei comuni, arbitro unico della valutazione circa l’esistenza dei presupposti di urgenza, opportunamente motivata in relazione all’interesse pubblico perseguito, è il Consiglio che, con apprezzamento di merito insindacabile, se ne assume la relativa responsabilità politica.

Sicché, in pieno esercizio di discrezionalità e potere, il Consiglio comunale è stato chiamato a pronunziarsi, stabilendo a maggioranza (5 voti a favore, 4 i contrari) la soppressione dell’imposta comunale Irpef che porterà ad una riduzione del carico fiscale per i residenti ceramesi.

Seduta  stante, il provvedimento consiliare è stato, inoltre, dichiarato immediatamente eseguibile, di guisa che discutibilmente possa essere richiesto di ritornare sui propri passi.

Nondimeno, una volta svolte le elezioni comunali del 28-29 maggio scorso, il riconfermato primo cittadino, forte del mandato politico amministrativo del quale il sindaco e la sua lista civica di maggioranza (“Sempre oltre”) sono stati investiti con la fiducia dei cittadini, ha attivato, “motu proprio”, la prospettazione di una impugnativa di fronte al Tar per l’annullamento della deliberazione, ritenuta illegittima, del Consiglio Comunale n. 10 del 08 maggio 2023, pertinente la abrogazione dell’addizionale comunale Irpef.

Per l’eliminazione del “vulnus” di cui l’atto fosse inficiato, il rieletto sindaco, con propria determinazione dell’8 giugno 2023, enucleati specifici vizi procedimentali invalidanti la formazione della decisione assunta dall’ormai sciolto organo consiliare, ha conferito incarico legale al prof. avv. Agatino Cariola, per un compenso pattuito in complessivi € 3.000,00 (oltre c.p.a., Iva, e contributo unificato), al fine di proporre ricorso amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Sicilia) per l’annullamento della evidenziata deliberazione  del Consiglio comunale, n. 10/2023 Irpef.

In ordine alla questione e sulla presa di posizione intrapresa dal sindaco non mancano stupori, critiche, opinioni, tesi argomentative sui pro e i contro. A modesto parere di alcuni, il processo di una controversia amministrativa non sarebbe, di regola, aperto a quello tra organi o componenti di organi dello stesso Ente. Diversamente la questione si porrebbe quando si lamentino vizi che incidano sull’effettivo e regolare esercizio delle loro rispettive e peculiari funzioni, sconfinando nell’ambito di ruoli e competenze di altri poteri. Impugnare una deliberazione per il fatto (trovandosi in minoranza) di essere semplicemente in disaccordo, significherebbe trasporre nelle sedi di giustizia decisioni che competono all’organo collegiale elettivo.

Tesi favorevoli sovrapposte condividono l’impugnativa assunta dal sindaco, con le censure avanti specificate, al fine di demolire davanti al giudice amministrativo un atto ritenuto illegittimo.

Carmelo Loibiso



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