Covid-19, quanto pagheremo in caso di violazioni ai diversi divieti?

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Quali sono esattamente gli obblighi e i divieti imposti a causa dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19?

E quali le sanzioni previste per i casi di violazione?

Proviamo allora a riassumere.

Iniziamo dal considerare le violazioni che possono essere compiute dalle persone fisiche.

La sanzione prevista (misura ridotta /art. 4 D.L. 19/20, proventi Stato) oscillerà dalla base di 280 euro a 560 euro (se riscontrata recidiva) nei casi di tutte le seguenti violazioni:

  1. – Nel caso di inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1 c.8 D.L. 33/2020, convertito in l.74/2020);
  2. – Nel caso di inottemperanza all’obbligo di avere sempre con noi  dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè all’obbligo di indossarli  nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi  in cui, per casististiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, con esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, dei bambini di età inferiore a sei anni, di soggetti con patologie o disabilità  incompattibili con l’uso della mascherina e di chi per interagire con essi versa nella stessa incompattibilità (art. 1 c.1 D.P.C.M. del 13/10/2020);
  3. – Nel caso di inottemperanza all’obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro (art. 1 c.2 D.P. M. del 13/10/2020;
  4. Nel caso di inottemperanza all’obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all’aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/o di ogni altra attività , di un metro (art. 1 c. 6 lett. d, D.P.C.M. del 13/10/2020;
  5. Nel caso di inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi  e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra, diversi da quelli riconosciuti  di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali (art. 1 c. 6 lett. E, D.P.C.M. del 18/10/2020, sino al 13/11/2020 salvo proroghe);
  6. Nel caso di inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, nonchè sagre e fiere di comunità (art.1 c.6 lett N, D.P.C.M. del 13/10/2020);
  7. Nel caso di inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza (art. 1 c6 lett N bis, D.P.C.M. del 18//10/2020 sino al 13/11/2020 salvo proroghe);
  8. Nel caso di inottemperanza all’obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida  nella gestione dell’accesso agli stessi (art. 1 c 6 lett o, D.P.C.M. del 13/10/2020;
  9. Nel caso di inottemperanza del divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18.00  e fino alle 243.00 il prodotto  o bevanda alimentare comprato per asporto (art. 1 c. 6 lett ee, D.P.C.M. del 18/10/2020, fino al 13/11/2020 salvo proroghe).

 E’ prevista una sanzione accessoria penale per il caso di inottemperanza all’obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37,5° (art. 1 c. 6 lett a D.P.C.M. del 13/10/2020). Salvo che il fatto costituisca  violazione dell’art. 452 del C.P.  o comunque  piu’ grave reato, la violazione della misuras di cui all’art.1 c.6 è punita ai sensi dell’art 260 del R.D. 27 luglio 1934, n 1265.

Per quanto concerne le attività commerciali, è prevista una sanzione di misura ridotta (art 4 D.L. 19/20) che oscilla tra la base da 280 euro ed i 560 euro se riscontrata la recidiva, piu’ una sanzione accessoria consistente nella possibile chiusura provvisoria sino a 5 giorni per impedire l aprosecuzione/reiterazione della violazione nei seguenti casi di violazione:

  1. – Nel caso di inottemperanza all’obbligo per le attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento di attività dalle ore 08.00 alle ore 21.00 (art 1 c 6 lett i D.P.C.M. del 18/10/2020, fino al 31 /11/2020, salbvo proroghe);
  2. Nel caso di inottemperanza all’obbligo per le attività commerciali al dettaglio di svolgersi a condizione dell’assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida inodei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (art 1 c 6 lett dd D.P.C.M. del 13/10/2020);
  3. Nel caso di inottemperanza all’obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 05.00 alle ore 24.oo con consumo al tavolo sino ad un massimo di 6 persone per tavolo mentre resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto sino alle ore 24.00 (art 1 c6 lett ee D.P.C.M. del 18/10/2020 sino al 13/11/2020 salvo proroghe);
  4. Nel caso di inottemperanza all’obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo, mentre resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto sino alle ore 24.00 (art 1 c 6 lett ee D.P.C.M. del 18/10/2020 sino al 13/11/2020 salvo proroghe)

 


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