Nicosia, i consiglieri di minoranza chiedono un parere al Dipartimento Autonomie locali sulla vicenda legata alla presidenza del consiglio comunale

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I cinque consiglieri comunali di minoranza di Nicosia, Giacobbe, Li Volsi, Messina, Scavuzzo e Spedale ad inizio giugno hanno inviato una nota all’Assessorato regionale Autonomie locali per chiedere un parere relativo alla legittimità e regolarità della delibera del consiglio comunale del 20 luglio 2021 sull’attribuzione dell’indennità di funzione al vicepresidente del consiglio comunale.

Una vicenda politica che si trascina dal mese di maggio 2021, quando il prefetto di Enna, a seguito della condanna in primo grado del presidente Ivan Bonomo, lo aveva sospeso per 18 mesi dalla sua funzione in applicazione della legge Severino. I consiglieri di minoranza avevano chiesto immediatamente l’elezione di un nuovo presidente del civico consesso, ma la maggioranza aveva optato per la sostituzione con il vicepresidente, in quanto si trattava di sospensione e non di decadenza.

Al Dipartimento Autonomie locali era giunta il 15 aprile 2022  una nota del sindaco, a distanza di nove mesi dall’adozione della delibera del 20 luglio2021 e dopo che il prefetto di Enna aveva inviato, su richiesta del Comune, sullo stesso argomento, il 16 giugno 2021 un parere nel quale non si esprimeva nessuna posizione di supporto alle motivazioni della delibera del consiglio e che non entrava mai in merito al caso specifico, riportando quanto segue: ”Tuttavia, con riferimento a quesiti di analogo tenore, il Ministero dell’Interno ha operato una distinzione tra vicepresidente del Consiglio Comunale  “supplente”- che si trova, cioè, a sostituire il presidente dell’organo consiliare per una sua assenza o impedimento temporanei (come nel caso in questione) – e “reggente, ossia che  esercita in concreto i pieni poteri spettanti al presidente dimessosi dalla carica ( non è il caso in questione). Nel parere ministeriale si sostiene, infine, “Atteso ciò, il Ministero dell’Interno ritiene, comunque, doveroso interessare la Regione Siciliana riguardo possibili incertezze sull’applicabilità della disposizione in argomento ai Comuni siciliani.”

Nella sua nota il sindaco allega un parere del segretario generale del Comune dell’1 settembre 2021, nel quale si afferma che “ ad avviso della scrivente si può riconoscere l’indennità al vicepresidente per il periodo di sospensione del presidente”.

Il Dipartimento Autonomie locali il 4 maggio 2022 risponde al sindaco affermando “Si rileva che, pur  se nella richiesta di parere in argomento è stato richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000 che all’art. 4 non determina espressamente la misura  della indennità spettante al Vice-Presidente del Consiglio Comunale,   la legislazione siciliana ha espressamente disciplinato l’ Istituto della vicepresidenza del Consiglio Comunale con la L.R. 7/1992 al comma 2 dell’art.19. Inoltre l’art. 6 del D.Preg. n.19 del 18/10/2001, – Regolamento esecutivo dell’art. 19 della L.R. 30/2000 – ha stabilito che tale indennità deve essere corrisposta nella misura del 75% di quella spettante al Presidente del Consiglio.

I consiglieri di minoranza nella loro richiesta fanno presente che in Sicilia, con la legge regionale 30/2000 all’articolo 19, lettera C, modificata e aggiornata dalla legge regionale 22/2008, articolo 5, comma 1, lettera f e con la legge regionale 11/2015, articolo 2, comma 1, che recepisce in Sicilia il decreto ministeriale 119/2000,  la carica del vicepresidente del consiglio comunale viene esclusa tra quelle che possono percepire una indennità di funzione.

In base alla norma regionale del 2015 i consiglieri di minoranza chiedono al Dipartimento Autonomie locali di rivedere il parere del 4 maggio 2022 alla luce della normativa in vigore in Sicilia in materia di indennità di funzione agli amministratori locali. Infine, chiedono se si ritiene necessario eleggere un nuovo presidente, in quanto il consiglio comunale ha la competenza di adottare questo atto in qualsiasi momento. Poiché non è corretto operare per analogia tra presidente e vicepresidente e tra sindaco e vicesindaco, in quanto se un sindaco è assente per un periodo, anche per una eventuale sospensione, può essere sostituito solo dal vicesindaco, fino a quando, dopo la dichiarazione di decadenza, vengano indette nuove elezioni.

 


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